Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal DECRETO RILANCIO che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ECOBONUS). Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

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Per intraprendere il percorso di riqualificazione con SEI Energy, o le sue imprese partner, e ricevere un’offerta dedicata basterà metterci in contatto con il tuo amministratore di condominio compilando il form dedicato sulla nostra pagina web o chiamando al numero verde. Per sfruttare al meglio il breve tempo a disposizione per godere di questi incentivi fiscali, sarà anche importate ottenere il prima possibile l’approvazione da parte dell’assemblea di condominio in merito alla volontà d’intervenire con lavori di manutenzione straordinaria.

La cessione dei crediti d’imposta ed il contributo sotto forma di sconto in fattura permettono, a fronte di un intervento di riqualificazione energetica e/o di messa in sicurezza sismica, di ridurre, ed in alcuni casi azzerare, la spesa per l’esecuzione degli interventi.

 

 

SEI Energy fornirà l’assistenza necessaria all’ottenimento degli incentivi previsti dalla legge (detrazione, trasformazione in credito d’imposta cedibile e sconto in fattura) agendo in prima persona quando necessario o fornendo indicazioni sul percorso da seguire laddove le attività siano svolte da terze parti.

La riqualificazione energetica di un edificio può cambiare radicalmente l’esperienza di chi lo abita: con una scelta accurata degli interventi si riduce radicalmente la spesa per la climatizzazione estiva e invernale e si migliora il comfort della propria abitazione*. Inoltre, il cambio di classe energetica aumenta il valore dell’immobile che cresce ulteriormente grazie all’ammodernamento con soluzioni tecnologiche efficienti. L’efficientamento energetico contribuisce anche al miglioramento della qualità dell’ambiente cittadino, riducendo l’impatto ambientale dell’impianto di riscaldamento e le sue emissioni di CO2.

L’aliquota del 110% è riconosciuta solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nel caso di interventi di efficientamento energetico, inoltre, è necessario raggiungere – nel loro complesso – il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, laddove non sia possibile, conseguire quella più alta. Gli Interventi di riqualificazione energetica (ad es. sostituzione infissi, installazione di schermature solari, etc) e l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per usufruire dell’aliquota al 110% devono essere eseguiti congiuntamente all’installazione del cappotto termico o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo).

L’Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, invece, può usufruirne anche se l’intervento è eseguito contestualmente al miglioramento sismico.

Il “cappotto termico” o “isolamento a cappotto” è una tecnica per limitare le perdite di calore nelle abitazioni con l’ausilio di pannelli isolanti installati sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali dell’edificio.

Il principale beneficio del cappotto termico è nella diminuzione del fabbisogno di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo, visto che si configura come una barriera fra i locali abitati e la calura o il freddo dell’ambiente esterno. Ma la presenza di questa barriera non influisce solo sul benessere termico, il cappotto migliora il comfort abitativo riducendo anche il passaggio di umidità e di rumore dall’esterno verso l’interno.

Esistono due tipologie di “cappotto”: “cappotto termico” e “cappotto termico a parete ventilata”. Il “cappotto termico” è costituito da pannelli installati sulle pareti perimetrali dell’edificio che possono essere intonacati dopo la loro installazione. Il “cappotto a parete ventilata” è costituito sempre da pannelli isolanti, affiancati ad una struttura distante alcuni centimetri dalla superficie dell’edificio. Questa struttura sostiene delle lastre in materiale ceramico, metallico o marmo che, grazie al distanziamento dalla parete, formano un canale d’aria che isola ulteriormente le aree abitative.

Oltre ad offrire migliori prestazioni di isolamento termico, il “cappotto termico a parete ventilata”, grazie alla sua rifinitura realizzata con materiali resistenti e durevoli nel tempo, necessita di un bassissimo livello di manutenzione anche in presenza di un ambiente aggressivo come quello marino o industriale.

Entrambe le tipologie di cappotto portano ad un beneficio energetico, alla riqualificazione estetica della parete su cui è installato e ad un relativo aumento del valore dell’immobile.

Nel caso in cui il condominio o il proprietario della unità abitativa singola dovesse già avere un’impresa di ristrutturazioni di fiducia alla quale voler affidare i lavori ma volesse contestualmente beneficiare di un partner tecnologico come SEI Energy sarà necessario fornire ad SEI Energy un riferimento dell’impresa per poter valutare una possibile collaborazione e poterne validare l’affidabilità al fine di garantire un servizio sempre efficiente ed in linea con i nostri standard di sicurezza e qualità.

Sì, se realizzati contestualmente ad interventi di riqualificazione energetica o messa in sicurezza sismica.

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